Tuesday 30 August 2011

Cenni sulla risoluzione delle controversie nell’ordinamento saudita
(articolo inserito in Dossier Arabia Saudita - L'impresa verso i mercati internazionali)

  1. Il sistema giudiziario di risoluzione delle controversie ordinarie
  2. I giudici speciali
  3. L'arbitrato
  4. L’esecuzione delle sentenze e dei lodi arbitrali stranieri

1. Il sistema giudiziario di risoluzione delle controversie ordinarie
La normativa disciplinante il sistema giudiziario saudita risale al 1927.
Una serie di successivi decreti hanno modificato l'apparato giudiziario.
Nel 1936 e 1952 sono stati emanati i Regolamenti di Procedura Civile, nel 1955 è stata prevista la costituzione della Commissione per i Ricorsi, nel 1970 è stato costituito il Ministero della Giustizia.
La legge che oggi disciplina il giudizio civile è entrata in vigore nel 2000. Essa non ha una struttura non molto dettagliata (consta in totale di 139 articoli, a differenza delle circa 830 norme contenute nel codice di procedura civile italiano).
Altre fonti normative disciplinanti il processo civile sono le seguenti:
  • Code of law practice,
  • Law of Procedure before Shari'ah Courts,
  • Law of the Judiciary.
In Arabia Saudita, come in Italia, il precedente giudiziario non è vincolante. Ciò significa che, in via generale, ogni giudice decide solo in base alla legge, senza che precedenti decisioni possano vincolare la soluzione di simili, successive controversie.
I giudici sono indipendenti e, ai fini dell'amministrazione della giustizia, sono soggetti solo alle norme della Shari'ah e alle leggi in vigore.
L’ordinamento giudiziario, quindi, come in Italia, è indipendente e soggetto solo alla legge.
In Arabia Saudita, in maniera simile al nostro sistema giudiziario, per i procedimenti ordinari, quelli cioè non riservati dalla legge a giudici speciali, sono previsti tre gradi di giudizio di competenza dei seguenti uffici giudiziari ordinari:
  • i Tribunali Generali che includono: tribunali generali civili e penali, tribunali per gli affari personali, tribunali per gli affari commerciali, e tribunali del lavoro, ciascuno con distinta competenza per materia e territorio;
  • le Corti di Appello, suddivise in diverse divisioni (diritti civili, penali, commerciali, affari personali, lavoro), situate in ogni regione del Paese, competenti a decidere in merito all’impugnazione delle decisioni emesse dai Tribunali di primo grado,
  • la Corte Suprema, con sede in Riyadh, competente a decidere sulle impugnazioni avverso le sentenze pronunciare dalle Corti d’appello.
I processi aventi ad oggetto controversie non devolute dalla legge ad altro giudice speciale, devono essere incardinati innanzi ai Tribunali Generali, uffici giudiziari equivalenti ai Tribunali ordinari di primo grado italiani.
Le parti sono assistite da avvocati.
I processi si basano principalmente su discussioni orali. Sono ammesse prove scritte, testimoniali e ispezioni.
Il giudizio si introduce con ricorso che deve contenere:
  • il nome, il cognome, la professione e il luogo di residenza del ricorrente e, in caso di società, il nome, il cognome e il luogo di residenza del rappresentante;
  • il nome, il cognome, la professione e il luogo di residenza del convenuto e, in caso di società, il nome, il cognome e il luogo di residenza del rappresentante;
  • la data di presentazione del ricorso e il tribunale innanzi al quale viene depositato;
  • l'oggetto della controversia, la domanda del ricorrente e l’indicazione delle prove a sostegno della domanda.
Il ricorso deve essere presentato, a pena di irricevibilità, in lingua araba. Può tuttavia essere presentato in una lingua diversa se accompagnato da una traduzione giurata, certificata da un traduttore autorizzato.
Al momento del deposito del ricorso il cancelliere registra i riferimenti del giudizio e predispone una nota per la notifica del ricorso che, la legge stabilisce, dovrebbe avvenire il giorno successivo al deposito.
Salvo casi eccezionali d’urgenza, il termine tra la data di comparizione e la notifica del ricorso non può essere inferiore a 8 giorni.
Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno tre giorni prima dell’udienza.
Nella pratica, l’udienza indicata nel ricorso viene posticipata, più o meno a lungo, a seconda della tipologia dell’ufficio giudiziario adito, della localizzazione della stessa, dell’importanza della controversia e del carico di lavoro del giudice. Se, ad esempio, il ricorso viene presentato innanzi ad un Tribunale Generale sito in una delle principali città saudite, l’udienza di comparizione delle parti è di norma fissata dai 3 ai 6 mesi di distanza rispetto alla data di deposito della domanda introduttiva del giudizio.
In media la durata di un processo di primo grado innanzi ad un Tribunale Generale varia tra i 3 e i 6 anni.
Le decisioni pronunciate dai Tribunali Generali sono impugnabili innanzi alle Corti di Appello, avverso la cui pronuncia sarà possibile ricorrere al giudizio della Suprema Corte.


2. I giudici speciali
Il sistema giudiziario saudita prevede diversi giudici speciali, ciascuno competente a risolvere controversie in specifiche materie civili.
Tra le corti speciali più importanti, meritano di essere rammentate:
1. Il Board of Grievances (BOG).
Si tratta di una Commissione indipendente giudiziaria amministrativa, posta sotto la diretta responsabilità del re, con sede nella città di Riyadh, la cui competenza, composizione, e le cui funzioni sono previste dalla Law of the Board of Grievances.
Riservate alla competenza degli uffici giudiziari facenti capo alla Commissione sono le controversie aventi ad oggetto:
  • diritti previsti da leggi civili, regolanti il servizio militare e il sistema pensionistico, instaurate da dipendenti pubblici nei confronti di enti pubblici;
  • impugnazioni di decisioni amministrative per motivi quali mancanza di giurisdizione, carenza di potere, violazione o falsa applicazione o interpretazione di leggi e regolamenti, abuso di autorità,
  • richieste di risarcimento danni nei confronti del governo e di imprese pubbliche indipendenti;
  • contratti in cui è parte il governo ovvero imprese pubbliche indipendenti;
  • altre controversie amministrative;
  • impugnazioni di decisioni del Consiglio della Concorrenza in materia di violazioni della legge antitrust;
  • le richieste di esecuzione delle sentenze straniere e dei lodi arbitrali stranieri.
Le controversie devolute alla competenza del Board of Grievances sono soggette, come i procedimenti ordinari, a tre gradi di giudizio, innanzi ai seguenti uffici giudiziari:
  • Administrative Courts (Tribunali amministrativi di primo grado), dislocati sul territorio nazionale;
  • Administrative Courts of Appeal (Corti amministrative di appello);
  • Supreme Administrative Court (Suprema Corte Amministrativa) che ha competenza ad esaminare le sentenze pronunciate dalle Corti di appello per i seguenti motivi:
  1. violazione della legge della Shari'ah islamica, errori di applicazione o di interpretazione della legge e dei regolamenti, ipotesi di pronunce differenti a precedenti giudiziari adottati dalla medesima Corte Suprema,
  2. difetto di competenza del Tribunale che ha pronunciato la sentenza,
  3. errata composizione dell’organo giudicante;
  4. conflitti di giurisdizione tra Tribunali amministrativi.
2. Il Banking Disputes Settlement Committee:
(Comitato per risoluzione delle controversie bancarie) istituito presso la Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA, Autorità monetaria saudita), competente a decidere in merito alle controversie vertenti tra banche e risparmiatori.
Le decisioni del Comitato istituito presso la Saudi Arabian Monetary Authority non hanno la medesima efficacia di una sentenza pronunciata da un tribunale ordinario o amministrativo. Il Comitato per risoluzione delle controversie bancarie è, invero, autorizzato a comporre le liti proponendo e ratificando accordi transattivi.
3. La Commission for the Settlement of Negotiable Instruments:
Commissione per la risoluzione delle controversie in materia di titoli di credito, come assegni, cambiali, vaglia cambiari.
4. Gli appositi uffici del Ministry of Insurance:
competenti per la composizione delle liti in materia di contratti di assicurazione.
Avverso le decisioni dei tribunali speciali, diversi dai BOG, può essere presentato appello presso l'Ufficio del Re o del Principe Ereditario, che trasmette l’impugnazione all'ufficio legale del Consiglio dei Ministri.
La decisione adottata da quest'ultimo organo, una volta firmata dal Sovrano, diviene definitiva.


3. L’arbitrato
Il procedimento arbitrale saudita è regolato dalla Law of Arbitration e dal relativo regolamento di attuazione.
Le norme fondamentali disciplinanti la materia sono le seguenti.
La devoluzione ad arbitri può avere ad oggetto tanto una controversia in fieri, a prescindere da un precedente accordo negoziale tra le parti che individui l’arbitrato come strumento di definizione della stessa, quanto una controversia, futura ed eventuale, relativa all’esecuzione di uno specifico contratto nel quale sia stata inserita una apposita clausola compromissoria.
La normativa saudita stabilisce che gli arbitri devono essere persone esperte, di buona condotta e buona reputazione, devono avere piena capacità giuridica, essere di sesso maschile, di origine araba ed in numero sempre dispari.
Gli arbitri sono nominati, in via generale, dalle parti.
Ove una di esse non provveda, la controparte potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente ex lege a decidere in merito alla controversia affinché provveda alla nomina.
Gli organi di governo non possono ricorre all’arbitrato per la soluzione di controversie con terzi senza prima l’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri saudita.
Le parti indicano una data entro cui gli arbitri sono tenuti a risolvere la controversia. Ove la data non venga specificata, la decisione arbitrale dovrà essere pronunciata entro 90 giorni dall’inizio del giudizio.
Nel caso in cui il termine previsto per la definizione del giudizio non venga rispettato, ciascuna parta sarà libera di rivolgersi al giudice ordinario, il quale potrà giudicare in merito alla controversia ovvero prorogare il termine per la decisione dell’arbitrato, rimettendo il giudizio agli arbitri.
In caso di nomina di un nuovo arbitro durante il giudizio il termine per la decisione è prorogato ex lege di 30 giorni.
In ogni caso, gli arbitri, con la stessa maggioranza prevista per la decisione della controversia, possono, avuto riguardo alla materia del contendere, alla difficoltà, ad eventuali circostanze sopravvenute, prorogare il termine fissato per la decisione.
La pronuncia deve contenere una sintesi delle difese delle parti e dei documenti a prodotti in giudizio a corredo delle stesse, le motivazioni della decisione, la data e le firme degli arbitri.
Ogni decisione pronunciata all’esito di un arbitrato deve essere notificata alle parti e presentata entro 5 giorni dalla data di emissione all’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente ex lege per il giudizio.
Il lodo arbitrale è impugnabile nel termine di 15 giorni dalla notifica innanzi all’autorità giudiziaria presso cui è stato depositato.
In difetto la decisione arbitrale diviene definitiva e, su istanza di parte, viene dichiarata esecutiva.
In ipotesi di reclamo il giudice potrà:
  • accoglierlo e decidere nel merito,
  • rigettarlo ed emettere ordine di esecuzione della decisione arbitrale.
La decisione arbitrale esecutiva ha la medesima efficacia di una sentenza.


4. L’esecuzione delle sentenze e dei lodi arbitrali stranieri
In via generale è possibile ottenere il riconoscimento e la clausola di esecutività di sentenze straniere.
L’organo competente a decidere in merito è il Board of Grievances.
I presupposti per ottenere il riconoscimento e l’esecutività di una sentenza straniera sono:
  • la reciprocità di esecuzione delle sentenze saudite nella giurisdizione straniera;
  • il rispetto dei principi della legge della Shari’a così come interpretati ed applicati in Arabia Saudita.
A partire dal 1994, anno in cui l’Arabia Saudita ha ratificato la convenzione di New York concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali, è possibile ottenere l’esecutorietà di tali decisioni.
Rimangono, però, nella pratica diversi problemi.
Il Board of Grievances, competente per la decisione, spesso ritiene un lodo straniero non compatibile con l'ordine pubblico saudita o con i principi della Shari’a.
Inoltre, ai fini del riconoscimento, è necessario che gli arbitri che hanno pronunciato il lodo siano di origine araba e di sesso maschile.

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